Fatti

A.A., nato nel 1993, percepisce prestazioni complementari (PC) a un'indennità per persone bisognose di assistenza dell'assicurazione invalidità (AI) dal 1° novembre 2011. Dopo il suo matrimonio l'11 giugno 2018 e la nascita di sua figlia A.B. il 6 luglio 2019, l'istituto di assicurazione sociale del Canton Argovia (SVA) ha ricalcolato le prestazioni complementari di A.A. Essa ha fissato il diritto con effetto retroattivo a partire da settembre 2018 e da luglio 2019, precisando che la figlia non sarebbe stata presa in considerazione nel calcolo poiché non aveva diritto a una rendita per figli.

A.A. ha presentato un ricorso chiedendo che, nel calcolo delle prestazioni complementari a partire da luglio 2019, fossero considerati come uscita i contributi di mantenimento versati in base al diritto di famiglia ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC secondo le modalità di calcolo stabilite al n. 3272.04 della guida sulle prestazioni complementari (GPC).

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso. Esso afferma che per le persone che percepiscono le loro PC in base a un'indennità per persone bisognose di assistenza o a un'indennità giornaliera dell'AI, in base all'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC e al n. 3272.04 GPC, un contributo di mantenimento di diritto di famiglia deve essere considerato come uscita per i figli minorenni che vivono nello stesso nucleo familiare, anche in assenza di una determinazione giuridicamente vincolante e quindi in deroga alla giurisprudenza precedente. Il suo importo corrisponde alla differenza tra l'importo effettivamente versato delle PC e l'importo delle PC che risulterebbe da un calcolo congiunto delle PC con il figlio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LPC, senza tuttavia superare i contributi di mantenimento effettivamente versati.

Il Tribunale federale motiva questa…