Fatti
Il 2 dicembre 1972, Ch. ha presentato presso l'Ufficio esecuzioni di Berna una richiesta di esecuzione nei confronti della Direzione della giustizia del Cantone di Berna per l'importo di Fr. 1'092,682.36 oltre agli interessi al 5% dal 21 dicembre 1965. L'Ufficio esecuzioni di Berna ha comunicato a Ch. che non avrebbe dato seguito alla richiesta di esecuzione, in quanto egli era incapace di essere sottoposto a esecuzione. Contro questa decisione, Ch. si è rivolto all'Autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento per il Cantone di Berna, che anch'essa non è entrata nel merito del reclamo, in quanto Ch. era considerato incapace di stare in giudizio per l'intero ambito della procedura di divorzio e del processo per il filo di ferro.
Ch. ha presentato ricorso contro le due decisioni dell'Autorità di vigilanza bernese alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che, in base al diritto civile, solo le persone capaci di agire possono essere sottoposte a esecuzione. Una persona incapace di discernimento non può quindi avviare un'esecuzione come creditore, e una tale richiesta di esecuzione deve essere respinta dall'ufficiale dell'esecuzione.
In base alle constatazioni delle autorità penali bernesi, secondo le quali Ch. valuta tutto ciò che riguarda il divorzio e il commercio del filo di ferro sulla base del suo pensiero patologico e i suoi atti di volontà in questo ambito…