Fatti

Il signor V., nato nel 1941, impiegato dal 1° gennaio 1976 come capocantiere muratore presso la società K. AG e pertanto assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali presso la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), si è recato dal suo medico di famiglia il 27 dicembre 1994 per forti dolori nella zona del gomito destro. La SUVA ha rifiutato la sua prestazione, a seguito di che l'Artisana, in qualità di assicuratore per l'indennità giornaliera di malattia, ha presentato ricorso per conto di V. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha accolto il ricorso e ha obbligato la SUVA a erogare a V. le prestazioni legali per l'epicondilite insorta nel dicembre 1994.

La SUVA ha presentato ricorso di diritto amministrativo con la richiesta di annullare la decisione del Tribunale amministrativo cantonale. Ha sostenuto che, secondo le attuali conoscenze mediche, l'epicondilite non è causata prevalentemente dall'attività professionale e pertanto può essere riconosciuta come malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF solo in rari casi.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il riconoscimento di una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF rappresenta principalmente una questione di prova nel singolo caso. Tuttavia, se in base ai risultati della ricerca medica esiste un valore empirico secondo il quale l'origine professionale di una determinata patologia non può essere dimostrata per sua natura, ciò esclude la prova di una causalità qualificata ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF nel singolo caso.

Il Tribunale federale constata che gli argomenti addotti dalla SUVA sulla base delle più recenti conoscenze mediche sulla genesi dell'epicondilite sono…