Fatti
Il Tribunale federale ha dovuto decidere su un ricorso in materia di diritto pubblico contro il Consiglio di Stato e il Consiglio cantonale del Cantone di Zurigo. I ricorrenti, A. e B., hanno chiesto l'annullamento delle nuove disposizioni dell'art. 10b comma 3 LPT/ZH nonché dell'art. 18 comma 1 LPT/ZH, nella misura in cui queste ultime prevedono la punizione della violazione dell'art. 10b LPT/ZH. I ricorrenti hanno sostenuto che le due disposizioni violano la garanzia della proprietà.
Il Cantone di Zurigo aveva emanato il 19 aprile 2021 una modifica della legge cantonale sull'energia del 19 giugno 1983 (LPT), che prevedeva, tra l'altro, il divieto di riscaldamento elettrico e la minaccia di pena in caso di inosservanza. La novella legislativa era stata approvata il 28 novembre 2021 dalla popolazione con diritto di voto.
I ricorrenti hanno sostenuto che il divieto di riscaldamento elettrico e la minaccia di pena in caso di inosservanza violano la loro garanzia della proprietà, poiché sono costretti a sostituire i loro impianti di riscaldamento elettrico esistenti, il che comporterebbe loro costi considerevoli.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il divieto di riscaldamento elettrico e la minaccia di pena in caso di inosservanza costituiscono un'intervento nella garanzia della proprietà e se tale intervento è proporzionato. Il Tribunale ha stabilito che il divieto di riscaldamento elettrico e la minaccia di pena in caso di inosservanza perseguono un interesse pubblico nella tutela ambientale e nella fornitura di energia sufficiente.
Il Tribunale ha ritenuto che il divieto di riscaldamento elettrico e la minaccia di pena in caso di inosservanza siano proporzionati, poiché sono idonei e necessari per perseguire l'interesse pubblico nella tutela ambientale e nella fornitura di energia sufficiente. Il Tribunale ha stabilito che non esistono misure più miti che possano raggiungere lo stesso obiettivo e che il termine di riqualificazione…