Fatti

La TV3 AG ha trasmesso nel suo palinsesto a partire da settembre 1999 vari "spazi" della durata di un'ora, interrotti dalla pubblicità. L'Ufficio federale delle comunicazioni ha constatato che la TV3 AG ha così violato le disposizioni della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) relative alla pubblicità. La TV3 AG ha presentato un ricorso, che il Tribunale federale ora deve valutare.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. L'interpretazione data dal Dipartimento all'art. 18 cpv. 2 LRTV, secondo cui le trasmissioni chiuse di durata inferiore a 90 minuti non possono essere interrotte dalla pubblicità, non è contraria né alla legge, né alla Costituzione, né al diritto internazionale. La disposizione mira a impedire che le trasmissioni siano continuamente interrotte dalla pubblicità e che gli spettatori siano costretti a subirla per poter seguire una trasmissione nella sua interezza.

Un'interpretazione più ampia dell'art. 18 cpv. 2 LRTV, come proposto dalla ricorrente, non è possibile. Le modifiche alle norme sulla pubblicità sono di competenza del legislatore e non possono essere anticipate attraverso l'interpretazione. Anche dal punto di vista del diritto internazionale, la Svizzera non è tenuta a disciplinare la…