Art. 18 LRTV
Relazione annuale e conto annuale
1 Le emittenti di programmi svizzeri devono presentare all’UFCOM la relazione e il conto annuale. Il Consiglio federale può esonerare talune categorie di emittenti da tali obblighi.
2 L’UFCOM può pubblicare informazioni desunte dalle relazioni annuali delle emittenti.
3 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della relazione e del conto annuali e determina quali informazioni possono essere pubblicate dall’UFCOM.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Possibilità, dal punto di vista del diritto vigente in materia di radiodiffusione, di menzionare l'ACS e il TCS nell'ambito dei bollettini sul traffico trasmessi da radio DRS16 citazioni
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2Diritto di accesso alla pubblicità televisiva ("diritto all'antenna")10 citazioni
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3"interruzioni pubblicitarie" ("Fohrler live", "Cinderella", ecc.). La regolamentazione sancita dall'art. 18 cpv. 2 LRTV concernente le "interruzioni pubblicitarie", rispettivamente la sua interpretazione da parte delle…2 citazioni
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4Revisione della sentenza [2A.330/1996](mcp.opencaselaw.ch/.../bger_2A_330_1996) ([DTF 123 II 402](mcp.opencaselaw.ch/.../bge_123 II 402)) concernente il diritto d'accesso alla pubblicità…0 citazioni
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5Ammissibilità di "slogans" o "claims" nell'ambito della sponsorizzazione radiotelevisiva ("Celebrations")0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.