Fatti

La A. AG (attrice, ricorrente) ha chiesto al Tribunale federale dei brevetti di dichiarare invalido il certificato complementare di protezione n. y "Tenofovir Disoproxil Fumarato + Emtricitabina" della B. Inc. (titolare del brevetto, convenuta, controparte nel ricorso). L'attrice ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il certificato è invalido.

Il Tribunale federale dei brevetti ha respinto la domanda, in quanto il certificato è stato validamente rilasciato secondo la "teoria della violazione" del diritto svizzero. La Corte federale doveva ora decidere se la giurisprudenza della CGUE sulla "teoria della divulgazione" debba essere applicata anche in Svizzera.

Legge

La Corte federale afferma che un cambiamento della sua giurisprudenza in linea con quella della CGUE è giustificato. Infatti, l'interpretazione dell'art. 140b LBI in Svizzera si discosta concettualmente dall'interpretazione dell'art. 3 del pertinente regolamento UE da parte della CGUE. Un ulteriore sviluppo parallelo della prassi giurisprudenziale sui certificati complementari di protezione non sembra più possibile.

La Corte federale afferma che, se il brevetto di base designa solo uno dei due principi attivi, un prodotto autorizzato come medicinale non può essere rivendicato come certificato complementare di protezione se è composto da due principi attivi. L'art. 140b…