Art. 8 LBI

1 Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l’utilizzazione professionale dell’invenzione.
2 Per utilizzazione s’intende in particolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi.
3 Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l’importazione nel Paese di destinazione.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Utilizzazione illecita di un'invenzione brevettata in Svizzera (art. 66 lett. a e art. 8 LBI). 1. Può essere illecita soltanto una utilizzazione fatta in Svizzera
    · 08/11/1966 · 7 citazioni
  2. 2
    Principio dell'esaurimento dei diritti in materia di diritto dei brevetti
    · 07/12/1999 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Presupposti per il rilascio di un certificato protettivo complementare
    · 11/06/2018 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 8 cpv. 1 e 2. 66 lett. a LBI
    · 07/06/1974 · 2 citazioni
  5. 5
    Esecuzione del sequestro (art. 275 LEF); Trattato sui brevetti con il Liechtenstein; sequestro di brevetti
    · 13/05/2016 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Rivendicazioni e loro interpretazione (art. 51 seg
    · 12/02/1996 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 27/06/2022 · 2 citazioni de Riassunto
  • Verletzungsklage gutgeheissen; Verletzungshandlungen in der Schweiz gegeben
    O2019_007
    · 19/11/2021 · 1 citazioni de
  • Patentverletzung; Zuständigkeit
    · 05/02/2013 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.