Art. 8 LBI
1 Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l’utilizzazione professionale dell’invenzione.
2 Per utilizzazione s’intende in particolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi.
3 Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l’importazione nel Paese di destinazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Utilizzazione illecita di un'invenzione brevettata in Svizzera (art. 66 lett. a e art. 8 LBI). 1. Può essere illecita soltanto una utilizzazione fatta in Svizzera7 citazioni
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2Principio dell'esaurimento dei diritti in materia di diritto dei brevetti3 citazioni
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3Presupposti per il rilascio di un certificato protettivo complementare2 citazioni
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4Art. 8 cpv. 1 e 2. 66 lett. a LBI2 citazioni
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5Esecuzione del sequestro (art. 275 LEF); Trattato sui brevetti con il Liechtenstein; sequestro di brevetti1 citazioni
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6Rivendicazioni e loro interpretazione (art. 51 seg1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Verletzungsklage gutgeheissen; Verletzungshandlungen in der Schweiz gegeben1 citazioniO2019_007· 19/11/2021 · 1 citazioni de
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Patentverletzung; Zuständigkeit1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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