Fatti

La ricorrente A. detiene il 50% della società in nome collettivo C., che gestisce un esercizio alberghiero con annesso ristorante e un altro ristorante D. Dal 2005 la società in nome collettivo ha registrato perdite. Alla fine di ottobre 2013, l'albergo con ristorante è stato chiuso provvisoriamente, mentre il ristorante D. è rimasto aperto.

La Cassa di compensazione del Cantone di Friburgo ha classificato A. retroattivamente come non attiva professionalmente a partire dal 2008 e ha disposto i relativi contributi. A. ha presentato ricorso contro queste decisioni.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la decisione dell'istanza precedente e ha qualificato A. come lavoratrice autonoma per gli anni dal 2008 al 2014. Sebbene A. abbia registrato perdite in questo periodo, sono soddisfatti i presupposti per un'attività lavorativa autonoma.

È decisivo il fatto che A. e suo marito abbiano effettuato investimenti considerevoli per milioni di franchi, al fine di rendere redditizio a lungo termine l'esercizio alberghiero. Inoltre, la società in nome collettivo impiegava annualmente circa 70 dipendenti e registrava elevate somme salariali. Queste circostanze testimoniano l'intenzione di esercitare…