Fatti

Il ricorrente X. aveva aperto una relazione bancaria con la banca Y. AG nel 2000 e successivamente, su raccomandazione della banca, aveva trasferito i suoi conti alla società controllata Bank Z. Ltd. con sede alle Bahamas. Sosteneva che la Bank Z. Ltd. avesse prestato servizi bancari senza autorizzazione della Vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA) nelle sedi della Bank Y. AG in Svizzera. X. chiese alla LFINMA di avviare un'indagine di vigilanza contro la Bank Z. Ltd. e, se del caso, di liquidare la succursale bancaria di fatto.

La LFINMA comunicò a X. che in un eventuale procedimento amministrativo non avrebbe avuto posizione di parte e non avrebbe avuto accesso agli atti. X. chiese l'emissione di una decisione impugnabile, che tuttavia fu rifiutata dalla LFINMA. X. presentò ricorso al Tribunale amministrativo federale, che respinse il ricorso. X. presentò quindi ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale si è occupato nella sua sentenza della questione se il denunciante abbia posizione di parte in un procedimento di vigilanza. Ha stabilito che la posizione di parte in un procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 6 PA spetta alle persone le cui prerogative o obblighi sono toccati dalla decisione, e ad altre persone, organizzazioni o autorità che hanno diritto a un rimedio contro la decisione.

Il Tribunale ha inoltre stabilito che il denunciante, che presenta una denuncia a un'autorità di vigilanza o chiede un'azione di vigilanza contro un terzo, non acquista con ciò posizione di parte. Deve invece dimostrare un interesse degno di protezione alla revoca o modifica della decisione. Il Tribunale ha stabilito in questo contesto che la vigilanza sui mercati finanziari è un compito di polizia economica di diritto pubblico, che serve a proteggere i creditori, gli investitori e il funzionamento dei mercati finanziari.

Il Tribunale ha anche esaminato le…