Art. 35 LFINMA

Confisca

1 La FINMA può confiscare l’utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
2 Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.
3 Se l’entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.
4 Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.
5 La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.
6 I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Non ha nessuna qualità di parte in questa procedura (consid. 4.1 e 4.2)
    · 09/05/2013 · 11 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Verletzung von Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei, Organisations- und Gewährerfordernis
    · 20/03/2019 · 13 citazioni de
  • 07/10/2020 · 9 citazioni de Riassunto
  • · 27/02/2020 · 8 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.