Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente [A.] , unico azionista e organo unico autorizzato a firmare della [B. SA] , si opponeva a tre provvedimenti dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) del 17 dicembre 2015 e 20 giugno 2017. Oggetto dei provvedimenti erano:
- L’accertamento di un’attività non autorizzata di negoziazione in proprio di valori mobiliari (negoziazione in proprio) da parte della [B. SA] senza autorizzazione (art. 53 LFINMA, art. 3 LBVM [LBVM]);
- L’ordinanza di liquidazione della [B. SA] ;
- L’ingiunzione rivolta ad [A.] di astenersi da qualsiasi attività soggetta ad autorizzazione nella negoziazione di valori mobiliari;
- L’accertamento di manipolazioni del mercato da parte della [B. SA] e di [A.] nel periodo 2012–2014;
- La confisca dei proventi derivanti dalle manipolazioni del mercato a favore della Confederazione;
- L’irrogazione di un divieto di attività (8 anni) e di un divieto professionale (5 anni) nei confronti di [A.] .
Il Tribunale amministrativo federale ha confermato i provvedimenti della FINMA con sentenza del 27 febbraio 2020 (B-4757/2017), nella misura in cui concernevano [A.] . Contro tale sentenza [A.] ha proposto ricorso al Tribunale federale (2C_315/2020).
Legge
1. Ammissibilità del ricorso e questioni procedurali:
Il Tribunale federale ha dato seguito al ricorso nella misura in cui [A.] era direttamente leso nei suoi interessi giuridicamente protetti. I procedimenti relativi alla sottoposizione della [B. SA] e alle manipolazioni del mercato sono stati trattati separatamente, poiché concernevano questioni giuridiche e conseguenze giuridiche diverse. L’eccezione di ritardo procedurale è stata respinta, poiché la durata del procedimento (2013–2020) è stata considerata proporzionata alla complessità e al comportamento del ricorrente (numerose istanze e richieste).
2. Inapplicabilità delle garanzie procedurali penali:
Le misure adottate dalla FINMA (divieto di attività, divieto professionale, confisca dei profitti) sono state qualificate come sanzioni di diritto amministrativo e non come misure penali ai sensi dell’art. 6 CEDU. Il Tribunale federale si è basato sui c.d. "criteri Engel" (CEDU, Engel c. Paesi Bassi) e sulla giurisprudenza (DTF 142 II 243). Le sanzioni perseguivano la tutela del buon funzionamento dei mercati finanziari e degli investitori, non la punizione. Pertanto, non si applicavano la presunzione d’innocenza, il diritto al silenzio e i divieti di utilizzazione delle prove. Vigeva invece il principio della libera valutazione delle prove nel procedimento amministrativo.
3. Manipolazione del mercato e valutazione giuridica:
Il Tribunale federale ha confermato l’accertamento della manipolazione del mercato da parte di [A.] ai sensi dell’art. 33f LBVM (in vigore 2013–2015). Il giudice di primo grado aveva dimostrato che [A.] aveva sistematicamente inviato segnali falsi sul mercato tramite c.d. "spoofing", "layering" e "ramping" e aveva annullato ordini a breve termine per influenzare i corsi. Tali pratiche violavano il…