Art. 33a LFINMA
Divieto di esercizio dell’attività
1 La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l’esercizio dell’attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne:
- a. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari;
- b. i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza che esercitano l’attività di consulente alla clientela.
2 Se il divieto comprende un’attività nell’ambito della vigilanza esercitata da un organismo di vigilanza, quest’ultimo è informato della decisione.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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