Art. 143 LInFi

Manipolazione del mercato

1 Agisce in maniera illecita chiunque:
  1. a. diffonde pubblicamente informazioni di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera;
  2. b. esegue operazioni oppure ordini di acquisto o vendita di cui sa o deve sapere che forniscono segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni sui comportamenti leciti, in particolare in relazione a:
  1. a. operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare i prezzi;
  2. b. programmi di riacquisto di valori mobiliari propri.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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