Fatti
La [B. SA] in liquidazione (di seguito: società) e il suo unico azionista e organo autorizzato a firmare [A.] sono stati sottoposti a due distinti procedimenti di enforcement da parte della FINMA (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari).
La FINMA ha avviato nei confronti della società un procedimento per esercizio non autorizzato dell’attività di negoziazione di titoli in qualità di operatore in proprio (negoziante) (art. 53 LFINMA). Con la decisione finale del 17 dicembre 2015, la FINMA ha accertato che la società aveva esercitato in modo professionale l’attività di negoziante di titoli senza autorizzazione, violando gravemente le norme di vigilanza (Legge sulle borse, LBVM). Ha disposto la liquidazione della società e negato una successiva autorizzazione. Inoltre, ha posto a carico della società e di [A.] le spese del procedimento.
Parallelamente, la FINMA ha esaminato il comportamento commerciale della società per il periodo dal 3 dicembre 2012 al 5 agosto 2013. L’ufficio di vigilanza della SIX Swiss Exchange (SIX) ha trasmesso una relazione di indagine che conteneva indizi di manipolazione sistematica del mercato. Con la decisione finale del 20 giugno 2017, la FINMA ha accertato che la società, con il proprio comportamento, aveva gravemente violato le norme di vigilanza e in particolare la Legge sulle borse. Ha confiscato il ricavato del procedimento di liquidazione della società a favore della Confederazione e le ha posto a carico le spese processuali di fr. 40'000.--.
Nei confronti di [A.] , la FINMA ha accertato che questi aveva manipolato il mercato per diversi anni e violato le pertinenti disposizioni borsistiche. La FINMA ha vietato ad [A.] per la durata di otto anni qualsiasi attività nel commercio di titoli e per cinque anni qualsiasi attività in posizione dirigenziale presso un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza. Inoltre, ha confiscato a favore della Confederazione un importo di fr. 201'500.-- e gli ha posto a carico le spese processuali di fr. 40'000.--.
La società e [A.] hanno proposto ricorso contro le decisioni della FINMA dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Quest’ultimo ha tenuto un’udienza pubblica congiunta il 21 maggio 2019 e ha respinto in sostanza i ricorsi. Ha correttamente rettificato esclusivamente la confisca del capitale sociale di fr. 100'000.-- versato dal fondatore della società. I ricorrenti hanno presentato un unico atto di ricorso al Tribunale federale il 24 aprile 2020, chiedendo l’annullamento delle sentenze del Tribunale amministrativo federale e lo svolgimento di un’udienza orale ai sensi dell’art. 6 CEDU. La FINMA ha chiesto il rigetto del ricorso.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso e questioni procedurali:
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso nella misura in cui la ricorrente aveva soddisfatto i requisiti legali di motivazione. Ha respinto la domanda di riunione dei procedimenti, poiché i tre procedimenti riguardavano decisioni diverse della FINMA e sollevavano questioni giuridiche distinte. Il Tribunale federale ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva sufficientemente motivato le proprie critiche alla decisione della FINMA, poiché quest’ultima era stata sostituita dalla sentenza impugnata del Tribunale amministrativo federale. Infine, il Tribunale federale ha sottolineato che la motivazione del ricorso deve essere contenuta nell’atto di ricorso stesso e non può limitarsi a rinviare a quanto dedotto nel procedimento precedente.
2. Natura giuridica della confisca ai sensi dell’art. 35 LFINMA:
La ricorrente ha eccepito che la confisca del ricavato della liquidazione costituisse una misura di natura penale e che, pertanto, fossero applicabili le garanzie procedurali della CEDU (art. 6). Il Tribunale federale ha respinto tale eccezione, affermando che la confisca ai sensi dell’art. 35 LFINMA è una sanzione di diritto amministrativo volta a ripristinare lo stato conforme al diritto. Essa non ha natura penale né soddisfa i criteri di una «accusa penale» ai sensi dell’art. 6 CEDU. La confisca è finalizzata alla tutela degli investitori e al buon funzionamento dei mercati finanziari ed è qualificabile come misura di polizia economica. Pertanto, non trovano applicazione le garanzie procedurali penali come la presunzione di innocenza o il divieto di autoincriminazione. Tuttavia, devono essere rispettate le garanzie civili dell’art. 6 CEDU, poiché la confisca concerne «diritti civili» ai sensi di tale disposizione.
3. Valutazione delle prove e accertamento dei fatti:
Il Tribunale federale ha respinto le richieste della ricorrente di audizione di testimoni e di acquisizione di perizie supplementari. Ha sottolineato che l’integrazione dell’accertamento dei fatti da parte del Tribunale federale costituisce un’eccezione e che si tratta principalmente di un controllo giuridico. La ricorrente non ha dimostrato che la valutazione delle prove e l’accertamento dei fatti da parte della precedente istanza fossero manifestamente insostenibili o arbitrari. Il Tribunale federale è vincolato all’accertamento dei fatti effettuato dal Tribunale amministrativo federale, a meno che questi non sia manifestamente errato o incompleto. La ricorrente non ha soddisfatto tali presupposti.
4. Manipolazione del mercato e proporzionalità delle misure:
Il Tribunale federale ha…