Fatti

La causa riguarda una richiesta di assistenza amministrativa dell'Ufficio federale tedesco di vigilanza per il commercio dei valori mobiliari (BAWe) alla Commissione federale delle banche (CFB). La CFB ha deciso di rispondere favorevolmente a questa richiesta e di trasmettere le informazioni richieste. Il ricorrente, X., ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro questa decisione, che è stato respinto.

I fatti sono i seguenti: la BAWe ha chiesto alla CFB di trasmetterle informazioni nell'ambito di un'indagine su operazioni di insider trading. La CFB ha deciso di rispondere favorevolmente a questa richiesta, nonostante le obiezioni del ricorrente, che invocava il segreto bancario.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato le condizioni in cui il segreto bancario può essere levato per permettere l'assistenza amministrativa a un'autorità estera. Ha ricordato che il segreto bancario non ha rango costituzionale e che le disposizioni legislative sulla riservatezza delle informazioni bancarie devono essere interpretate in modo restrittivo.

Il Tribunale federale ha anche esaminato le disposizioni dell'articolo 1a della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), che consente di rifiutare l'assistenza se essa lede interessi essenziali della Svizzera. Tuttavia, in questo caso, il Tribunale federale ha considerato che le informazioni richieste non ledevano interessi essenziali della Svizzera e che il segreto bancario non poteva essere invocato per rifiutare l'assistenza amministrativa.

Infine, il Tribunale…