Fatti
A.A. e B.A., una coppia di contribuenti, hanno trasferito nel 2011 appezzamenti del loro fondo agricolo dal patrimonio commerciale al patrimonio privato, per poi donarli alle loro tre figlie. Hanno chiesto di beneficiare del differimento d'imposta previsto dagli articoli 18a della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e 21a della Legge sulle imposte dirette cantonali del Canton Vaud (LI/VD).
L'Amministrazione cantonale delle imposte ha respinto questa richiesta, ritenendo che la donazione non costituisse una "alienazione" ai sensi di queste disposizioni, ponendo così fine al differimento d'imposta. I contribuenti hanno fatto ricorso contro questa decisione fino al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, ritenendo che la nozione di "alienazione" prevista dall'articolo 18a LIFD e dall'articolo 8 cpv. 2bis della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LHID) comprenda la donazione.
Infatti, un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica di queste disposizioni porta a questa conclusione. La donazione costituisce una forma di alienazione ai sensi del diritto civile e lo scopo della riforma dell'imposizione delle imprese II era di alleggerire…