Fatti

K. il 14 marzo 1996 a Trimbach ha superato il limite di velocità consentito in area urbana di 50 km/h di 26 km/h. Di conseguenza, l'Ufficio del Giudice Istruttore del Cantone di Soletta lo ha multato di Fr. 350.--. Il 20 giugno 1996 il Dipartimento degli Interni del Cantone di Soletta ha revocato a K. la patente di guida per la durata di un mese. K. ha presentato reclamo contro la revoca della patente, che è stato parzialmente accolto dal Tribunale Amministrativo del Cantone di Soletta. L'Ufficio Federale di Polizia ha quindi presentato ricorso di diritto amministrativo chiedendo la revoca della patente per la durata di un mese.

Legge

Il Tribunale Federale afferma che, secondo la giurisprudenza, una grave messa in pericolo del traffico ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr sussiste oggettivamente se il limite di velocità di 50 km/h in area urbana viene superato di 25 km/h o più. Ciò corrisponde a una grave violazione delle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr. Il maggior pericolo astratto in area urbana deriva dal maggior numero di…