Fatti
[A.] e [B.] hanno acquistato un terreno nel comune di [U.] il 1° dicembre 2000. Il 20 novembre 2002 hanno costituito su questo terreno un diritto di superficie autonomo e permanente e ne hanno assegnato quote a terzi. Il 28 aprile 2003 hanno venduto la loro unità immobiliare e due posti auto a [C.].
La Commissione per l'imposta fondiaria del comune di [U.] ha considerato la costituzione del diritto di superficie del 20 novembre 2002 come l'ultima modifica rilevante e ha applicato una maggiorazione speculativa del 50% sull'imposta sull'utile immobiliare.
Legge
Il Tribunale federale ha annullato la decisione e rinviato il caso alla Commissione per l'imposta fondiaria per un nuovo accertamento. È giunto alla conclusione che, per il calcolo dell'utile e della durata di possesso in caso di vendita di un terreno in comproprietà (proprietà per piani), si deve fare riferimento all'ultima vendita effettiva. La costituzione del diritto di superficie può non comportare l'imposta sull'utile immobiliare, ma è da considerarsi come una modifica della proprietà ai sensi dell'art. 219, cpv. 2, della Legge fiscale del Canton Zurigo.
Il Tribunale federale ha motivato questo con il fatto che la costituzione del diritto di superficie comporta una suddivisione di diritti di proprietà preesistenti. Una gran parte passa all'acquirente del diritto di superficie, mentre al proprietario del terreno rimane il resto. Alla luce del principio delle condizioni…