Fatti
Il ricorrente X. è proprietario di un immobile nel Comune di Flums, situato in zona agricola, dal 2006. Il fondo è edificato con un'abitazione, un edificio accessorio, una rimessa e una stalla. Nel 2007 X. ha presentato una richiesta di risanamento dell'abitazione e demolizione della rimessa. Le autorità competenti hanno rilasciato l'autorizzazione, ma hanno anche ordinato l'annotazione nel registro fondiario di "Limitazione dell'ampliamento dell'utilizzo edilizio".
Successivamente, X. ha effettuato modifiche alla stalla e all'abitazione senza autorizzazione. Le autorità hanno quindi disposto il blocco dei lavori e respinto le successive richieste edilizie. Hanno ordinato la demolizione dell'abitazione e della stalla in quanto non conformi alla zona.
Contro queste decisioni, X. ha presentato senza successo ricorsi fino al Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo. Quest'ultimo ha confermato la demolizione dell'abitazione, in quanto un suo ripristino non era possibile secondo la normativa vigente all'epoca.
Legge
Il Tribunale federale annulla la decisione del Tribunale amministrativo e rinvia il caso per un nuovo esame all'istanza precedente. Ciò in virtù della revisione dell'art. 24c della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) entrata in vigore il 23 dicembre 2011.
La nuova regolamentazione prevede ora che anche per le abitazioni rurali legittimamente costruite, divenute non conformi alla zona a seguito dell'inclusione in zona non edificabile, sia possibile una ricostruzione. Il Tribunale federale ritiene sproporzionata l'ordine di demolizione dell'abitazione senza esaminare l'applicabilità delle nuove disposizioni.
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