Art. 42 OPT

Trasformazione di edifici e impianti secondo il diritto anteriore

1 Una trasformazione è considerata parziale e un ampliamento è considerato moderato se l’identità dell’edificio o dell’impianto unitamente ai dintorni rimane conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l’aspetto esterno.
2 Stato di riferimento determinante per la valutazione dell’identità è lo stato in cui si trovava l’edificio o l’impianto al momento dell’assegnazione a una zona non edificabile.
3 Il quesito se l’identità dell’edificio o dell’impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso valgono le seguenti regole:
  1. a. all’interno del volume esistente dell’edificio la superficie utile lorda computabile non può essere ampliata di oltre il 60 per cento; questo valore può essere superato negli edifici con abitazione primaria secondo il diritto previgente ove ciò sia necessario per raggiungere complessivamente una superficie utile lorda computabile di 100 m 2 , sempreché l’edificio sia completamente urbanizzato e sia garantito che lo spazio abitativo è utilizzato come abitazione primaria;
  2. b. si può procedere ad un ampliamento esterno se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 24c cpv. 4 LPT; in questo caso, l’ampliamento totale, sia in relazione alla superficie utile lorda computabile, sia in relazione alla superficie totale (somma della superficie utile lorda computabile e della superficie accessoria lorda) non deve superare il 30 per cento o i 100 m 2 ; gli ampliamenti all’interno del volume esistente dell’edificio sono computati solo per metà;
  3. c. i lavori di trasformazione non devono consentire una modifica rilevante dell’utilizzazione di edifici abitati in origine solo temporaneamente.
4 Un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi è ancora un interesse alla sua utilizzazione. Il volume dell’edificio può essere ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie ammessa ai sensi del cpv. 3 lett. b. L’ubicazione dell’edificio o dell’impianto sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell’edificio o dell’impianto preesistente se motivi oggettivi lo giustificano.
5 Gli impianti solari di cui all’articolo 18a cpv. 1 LPT non sono tenuti in considerazione nella valutazione di cui all’articolo 24c LPT. L’isolamento esterno necessario per un risanamento energetico o l’innalzamento del tetto necessario per l’isolamento, compreso l’eventuale impianto solare, possono essere autorizzati anche se comportano il superamento dei limiti di cui al cpv. 3 lett. a o b. Di per sé non comportano l’applicazione del cpv. 3 lett. b anziché del cpv. 3 lett. a.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cambiamento di destinazione di un chiosco-buvette in un ristorante fuori della zona edificabile; parti dell'edificio costruite senza autorizzazione
    · 19/07/2001 · 113 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ricostruzione di una casa d'abitazione; diritto transitorio
    · 15/02/2001 · 38 citazioni Riassunto
  3. 3
    Trasformazione di una stalla in residenza secondaria in una zona di conservazione del Comune di Langwies/Arosa adottata nel 1996/1997 (art. 18 LPT in relazione con art. 23 vOPT rispettivamente art. 33 OPT)
    · 12/12/2018 · 13 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.