Fatti

A., B. e la signora C. sono comproprietari di tre appezzamenti. Loro madre, la signora D., ne ha l'usufrutto. Con un contratto di affitto agricolo del 26 febbraio 1985, la signora D. ha affittato a K., con effetto dal 1° maggio 1985, l'uso del fondo coltivato su questi tre appezzamenti, comprendente campi, un pascolo, un appartamento e un edificio rurale. L'accordo, inizialmente di sei anni, è stato tacitamente rinnovato in seguito. Il 2 maggio 1986, K. ha sposato P. e la coppia si è stabilita nell'appartamento suddetto.

L'11 maggio 1994, B., agendo a nome di sua madre, ha rescisso il contratto di affitto agricolo per il 1° maggio 1997. Poiché il fittore e la sua famiglia non avevano lasciato i locali alla scadenza del contratto, A., B., la signora C. e la signora D. hanno presentato, il 2 maggio 1997, una richiesta di sfratto contro K.

Legge

Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso, annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa alle autorità cantonali affinché si pronuncino sul merito della domanda di sfratto. Infatti, la corte cantonale aveva ritenuto erroneamente che la rescissione del contratto fosse nulla in quanto la disdetta non era stata notificata separatamente alla moglie del fittore, nonostante il contratto riguardasse un alloggio familiare.

Secondo il Tribunale federale, l'assenza, nella Legge federale sul contratto di affitto agricolo (LBFA), di una disposizione analoga all'art. 266n CO, relativa alla forma della disdetta data dal locatore quando il contratto riguarda l'alloggio della famiglia, non costituisce una vera e propria lacuna, ma è il risultato di un silenzio qualificato del…