Art. 16 LAAgr
Disdetta in generale
1 La disdetta di un contratto d’affitto è valida solo se data per scritto. A richiesta, la disdetta deve essere motivata.
2 Il termine di disdetta è di un anno ove la legge non disponga altrimenti; le parti possono convenire un termine più lungo.
3 Salvo patto contrario, la disdetta può essere data soltanto per il termine primaverile od autunnale ammesso dall’uso locale.
4 Se la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, la disdetta può essere data per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR , nonché per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 cpv. 2 LDFR, e il contratto d’affitto può essere continuato senza tali fondi.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Disdetta di un contratto di affitto agricolo (art. 16 cpv. 1 LAAgr)2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2021.000131 citazioni30/06/2023 · 1 citazioni de
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Pachtvertrag; Vorkaufsrecht1 citazioni
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Entscheid Kantonsgericht, 23.05.20240 citazioniBO.2023.20· 23/05/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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