Art. 16 LAAgr

Disdetta in generale

1 La disdetta di un contratto d’affitto è valida solo se data per scritto. A richiesta, la disdetta deve essere motivata.
2 Il termine di disdetta è di un anno ove la legge non disponga altrimenti; le parti possono convenire un termine più lungo.
3 Salvo patto contrario, la disdetta può essere data soltanto per il termine primaverile od autunnale ammesso dall’uso locale.
4 Se la cosa affittata è situata in parte in una zona edificabile ai sensi dell’articolo 15 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio, la disdetta può essere data per i fondi che non rientrano nel campo d’applicazione della LDFR , nonché per la parte non agricola dei fondi secondo l’articolo 2 cpv. 2 LDFR, e il contratto d’affitto può essere continuato senza tali fondi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Disdetta di un contratto di affitto agricolo (art. 16 cpv. 1 LAAgr)
    · 14/09/1999 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • OG.2021.00013
    30/06/2023 · 1 citazioni de
  • Pachtvertrag; Vorkaufsrecht
    · 24/06/2005 · 1 citazioni de
  • Entscheid Kantonsgericht, 23.05.2024
    BO.2023.20
    · 23/05/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.