Fatti
Il 25 gennaio 1991, l'Ufficio esecuzioni di Ginevra ha sequestrato un credito di 70'165 franchi a carico di J.-C. B. Tale somma è stata versata all'Ufficio il 7 febbraio 1991. L'8 ottobre 1991, J.-C. B. ha presentato un reclamo all'autorità di vigilanza, sostenendo che nessun pagamento era stato effettuato ai suoi creditori e chiedendo che l'ufficio gli versasse gli interessi sull'importo riscosso. L'Autorità di vigilanza ha ordinato all'ufficio di procedere senza indugio alla distribuzione dei 70'165 franchi, ma non ha assegnato alcun interesse a J.-C. B.Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il silenzio del dispositivo della decisione dell'autorità di vigilanza sulla questione degli interessi non costituisse un'evidente svista che potesse essere corretta d'ufficio ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG. Sebbene l'autorità cantonale avesse constatato la violazione da parte dell'ufficio dell'art. 9 LEF che prescrive il deposito delle somme di cui l'ufficio non ha l'impiego entro tre giorni, essa non era competente per assegnare interessi al ricorrente.
Infatti, la giurisprudenza distingue le pretese fondate sul diritto dell'esecuzione forzata da quelle fondate sulla responsabilità degli impiegati e funzionari dell'ufficio per il danno causato per colpa. Quando non si tratta di rettificare lo svolgimento di un'esecuzione, ma di riparare un danno…