Fatti

L'Unione Indiana ha citato in giudizio il Crédit Agricole Indosuez (Svizzera) SA presso il Tribunale di primo grado del Cantone di Ginevra per ottenere la restituzione di due pezzi d'oro antichi che la banca deteneva in pegno. L'Unione Indiana sosteneva di essere diventata proprietaria di questi pezzi nel 1950, durante l'unificazione del Paese, e contestava l'acquisizione di un valido diritto di pegno da parte della banca, che non sarebbe stata in buona fede. Il Tribunale di primo grado ha respinto la domanda, e la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha confermato questa sentenza. La parte attrice ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile. Ha ritenuto che la motivazione sussidiaria e indipendente della sentenza impugnata, secondo la quale la banca aveva validamente acquisito un diritto di pegno anche se il costituente non aveva il potere di disporre dei pezzi d'oro, non fosse censurabile. Infatti, la buona fede del creditore pignoratizio si valuta secondo l'art. 3 cpv. 2 CC, che prevede che il proprietario possa far valere che il creditore non ha dimostrato la diligenza che le circostanze richiedevano da lui. Ora, il Tribunale federale ha ritenuto che la banca, in quanto istituto bancario, avesse rispettato…