Fatti
Il signor [A.], nato nel 1956, lavorava presso la casa di riposo e di cura B. ed era pertanto assicurato presso Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG (di seguito: Allianz) contro le conseguenze di infortuni e malattie professionali. Il 5 agosto 2009 ha avuto un incidente in motocicletta e ha riportato un politrauma, con una paraplegia sensorimotoria incompleta a livello di Th9 (AIS C).
Allianz ha fornito le prestazioni legali (trattamento medico e indennità giornaliera), riducendo tuttavia del 20% le indennità giornaliere (in base all'art. 37 cpv. 2 LAINF) a causa di comportamento gravemente negligente, come da decisione del 8 settembre 2010, confermata dalla decisione di opposizione del 12 novembre 2010. Con decisione del 7 novembre 2013, Allianz ha accordato ad [A.] una rendita d'invalidità (non ridotta) con un grado d'invalidità del 41% a decorrere dal 1° aprile 2013.
Dopo che l'Ufficio AI di Berna aveva prospettato ad [A.] l'aumento della rendita di un quarto a una rendita intera a decorrere dal 1° giugno 2016, [A.] ha chiesto ad Allianz il 27 febbraio 2017 di adeguare anche la rendita dell'assicurazione contro gli infortuni. Pertanto, Allianz ha accordato ad [A.] con decisione del 7 febbraio 2018 una rendita d'invalidità ridotta del 20% con un grado d'invalidità del 55% a decorrere dal 1° giugno 2016.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i presupposti per una revisione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA non sono soddisfatti. Nella sua decisione del 7 novembre 2013, Allianz aveva rinunciato a una riduzione della rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LAINF, sebbene le autorità penali avessero rinunciato a un procedimento penale a causa della grave compromissione del ricorrente dalle conseguenze dirette dell'incidente. In questo contesto, la decisione del 7…