Fatti
Z. SA (la locataria) è locataria di locali commerciali ad uso di autorimessa dal 2004. Il 7 agosto 2008, il precedente proprietario, [A. SA], ha risolto i contratti di locazione per il 30 giugno 2014, invocando un progetto di ristrutturazione dell'immobile. Il 21 giugno 2013, [A. SA] ha venduto l'immobile a X. SA (la nuova proprietaria). Il 20 settembre 2013, X. SA ha risolto in modo anticipato i contratti di locazione della locataria con effetto dal 1° aprile 2014, invocando la necessità di intraprendere importanti lavori di demolizione e costruzione.
La locataria ha contestato queste risoluzioni davanti al Tribunale delle locazioni, che le ha dichiarate inefficaci in quanto la nuova proprietaria non aveva dimostrato la sua urgente necessità di utilizzare i locali. La Corte d'appello civile ha confermato questa sentenza.
La nuova proprietaria ha presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale, che ha accolto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se la nuova proprietaria abbia validamente risolto in modo anticipato i contratti di locazione ai sensi dell'art. 261 cpv. 2 lett. a CO, e se vi sia motivo di accordare alla locataria una proroga dei contratti di locazione.
Il Tribunale federale ha ritenuto che il bisogno proprio della nuova proprietaria debba essere ammesso, in quanto intende gestire direttamente un hotel nei locali, a suo rischio e profitto, utilizzando un marchio precedentemente selezionato presso un gruppo di società.
Per quanto riguarda l'urgenza del bisogno, il Tribunale federale ha ritenuto che la condizione…