Fatti
La società X. AB è titolare di un brevetto svizzero per un pannolino monouso, che le è stato concesso il 31 marzo 1988 rivendicando una priorità svedese del 25 ottobre 1982. Con azione del 13 giugno 1989, le società Y. e Z. hanno chiesto al Tribunale Commerciale del Cantone di Berna di dichiarare la nullità del brevetto della X. AB. A seguito di ciò, quest'ultima ha limitato parzialmente il proprio brevetto. Il Tribunale Commerciale, con sentenza del 1° dicembre 1992, ha stabilito che il brevetto della convenuta è nullo anche nella versione limitata, in quanto manca di attività inventiva.
La convenuta ha impugnato la sentenza del Tribunale Commerciale con ricorso, respinto dal Tribunale Federale.
Legge
Il Tribunale Federale afferma che l'ambito dell'attività inventiva inizia oltre la zona compresa tra lo stato della tecnica precedentemente noto e ciò che il tecnico medio del settore pertinente può ulteriormente sviluppare e trovare. È decisivo se tale tecnico medio possa giungere alla soluzione del brevetto in questione con un minimo sforzo intellettuale o se sia necessario un ulteriore impegno creativo.
Il tecnico medio non deve avere una visione completa dello stato della tecnica, ma deve possedere conoscenze e capacità approfondite, una buona formazione e un'esperienza sufficiente. Nella determinazione delle qualifiche necessarie, vanno considerate le peculiarità del settore tecnico. In questo senso, si deve tener conto dell'obiettivo industriale e del modo in cui i professionisti vengono solitamente impiegati in un determinato ambito. Ciò può comportare che ci si debba riferire alle conoscenze e alle capacità di un intero team di ricerca o di un tecnico medio supportato da un gruppo di collaboratori scientificamente formati e dediti…