Art. 1 LBI
1 Si rilasciano brevetti d’invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.
2 Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un’invenzione brevettabile.
3 I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Non evidenza, rispettivamente attività inventiva33 citazioni
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2Attività inventiva, esperto31 citazioni
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3Diritto dei brevetti; art. 7 cpv. 1 LBI23 citazioni
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4Attività inventiva, stato della tecnica21 citazioni
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5Diritto dei brevetti; attività inventiva; esame dei fatti di natura tecnica accertati dall'autorità cantonale da parte del Tribunale federale mediante perizia12 citazioni
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6Protezione per un brevetto relativo ad una nuova qualità di camomilla? (art. 1, 1a, 8 cpv. 3 LBI)7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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28 citazioni18/05/2005 · 28 citazioni de
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19 citazioni02/06/2014 · 19 citazioni de
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Patentrecht11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.