Art. 1 LBI

1 Si rilasciano brevetti d’invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.
2 Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non costituisce un’invenzione brevettabile.
3 I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Non evidenza, rispettivamente attività inventiva
    · 23/12/2011 · 33 citazioni Riassunto
  2. 2
    Attività inventiva, esperto
    · 08/02/1994 · 31 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto dei brevetti; art. 7 cpv. 1 LBI
    · 28/02/2007 · 23 citazioni Riassunto
  4. 4
    Attività inventiva, stato della tecnica
    · 08/05/2018 · 21 citazioni
  5. 5
    Diritto dei brevetti; attività inventiva; esame dei fatti di natura tecnica accertati dall'autorità cantonale da parte del Tribunale federale mediante perizia
    · 04/11/1997 · 12 citazioni Riassunto
  6. 6
    Protezione per un brevetto relativo ad una nuova qualità di camomilla? (art. 1, 1a, 8 cpv. 3 LBI)
    · 27/03/1995 · 7 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 18/05/2005 · 28 citazioni de
  • 02/06/2014 · 19 citazioni de
  • Patentrecht
    · 18/03/2003 · 11 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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