Fatti
A., nato nel 1969, ha subito nel 2011 un incidente con tetraparesi traumatica completa e disturbi funzionali. La Suva gli ha riconosciuto un'indennità per menomazione dell'autonomia e prestazioni di assistenza domiciliare. Nel 2017 la Suva ha ridotto i contributi per l'assistenza domiciliare, contro cui A. ha fatto ricorso senza successo.
A. ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo che la Suva accerti integralmente il suo fabbisogno di cure di base o di assistenza non medica a domicilio e fissi un contributo corrispondente senza imputare l'indennità per menomazione dell'autonomia.
Legge
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso. Esso afferma che il diritto all'indennità per menomazione dell'autonomia ai sensi dell'art. 26 LAINF e il diritto al contributo per l'assistenza non medica a domicilio ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF si sovrappongono in parte e si integrano in parte. Pertanto, nel determinare il contributo per l'assistenza non medica a domicilio, l'indennità per menomazione dell'autonomia deve essere presa in considerazione.
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