Art. 18 OAINF
Assistenza e cure a domicilio
1 L’assicurato ha diritto alle cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli articoli 49 e 51 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie.
2 L’assicuratore assegna un contributo per:
- a. un’assistenza medica a domicilio prescritta dal medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa assistenza sia eseguita in modo professionale;
- b. un’assistenza non medica a domicilio, se questa non è rimborsata dall’assegno per grandi invalidi secondo l’articolo 26.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità di un ricorso di diritto amministrativo (consid. 7c)60 citazioni
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2Accertamento del diritto all'assistenza e cure a domicilio23 citazioni
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3Assistenza e cure a domicilio16 citazioni
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4Assistenza e cure a domicilio; relazione tra il contributo dell'assicuratore per l'assistenza non medica al domicilio e l'assegno per grandi invalidi secondo l'art. 26 LAINF12 citazioni
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5Cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAINF del 25 settembre 2015; art. 18 OAINF (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2017)12 citazioni
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6Modificazione delle prestazioni sanitarie e rimborso delle spese9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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21 citazioni12/07/2013 · 21 citazioni de
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13 citazioni
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Krankenversicherung (Versicherungspflicht; Krankenpflege)10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.