Fatti

La signora [A.], nata nel 1981, ha subito un grave incidente come pedone il 27 giugno 2014 con un ciclista, riportando un grave trauma cranico. Di conseguenza, a partire dal 1° settembre 2015 la Suva le ha riconosciuto un'indennità per grande invalidità e un'indennità di assistenza. Nel febbraio 2017, [A.] ha chiesto alla Suva di adeguare l'indennità di assistenza, in quanto l'onere effettivo di assistenza era superiore a quanto originariamente accertato. Inoltre, l'indennità di assistenza doveva essere adeguata alla nuova normativa in vigore dal 1° gennaio 2017.

La Suva non è entrata nel merito della richiesta di revisione e ha negato i presupposti per una revisione processuale. Il tribunale cantonale ha respinto il ricorso dell'assicurata. [A.] ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che la versione riveduta dell'art. 18 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), in vigore dal 1° gennaio 2017, si applica anche agli infortuni verificatisi prima della modifica normativa. Le disposizioni transitorie dell'ordinanza non si oppongono a tale applicazione.

Secondo la disposizione normativa riveduta, l'assicuratore ha ora diritto a prestazioni per l'assistenza medica a domicilio da parte di una persona non autorizzata, purché tale assistenza sia prestata in modo professionale. Esiste inoltre il diritto a…