Fatti
Il caso riguarda la questione se il tribunale cantonale abbia violato il diritto federale confermando la spesa per l'assistenza domiciliare fissata in ultima istanza dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) a 10,1 ore settimanali e indennizzata con Fr. 2'239.- mensili.
Il ricorrente, un uomo nato nel 1987, ha subito gravi lesioni multiple, in particolare un grave trauma cranico-cerebrale, in un incidente motociclistico nel 2010. Da allora è paralizzato e necessita di assistenza. La Suva, in qualità di assicuratore obbligatorio contro gli infortuni competente, ha riconosciuto il diritto a un'indennità per menomazione grave nonché il diritto all'assistenza domiciliare.
Il ricorrente contesta l'accertamento del fabbisogno di assistenza, in particolare il metodo utilizzato, nonché l'indennizzo delle prestazioni riconosciute nell'ambito dell'art. 18 cpv. 1 OAINF.
Legge
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso.
In primo luogo, constata che le prestazioni di assistenza domiciliare ai sensi dell'art. 18 OAINF costituiscono una prestazione in natura come parte del trattamento terapeutico. Pertanto, il Tribunale federale rimane vincolato all'accertamento dei fatti rilevanti per il diritto effettuato dall'istanza precedente.
Per quanto riguarda l'accertamento del fabbisogno di assistenza, il Tribunale federale afferma che l'art. 43 LPGA non prevede un obbligo giuridico di utilizzare un determinato metodo o standard definiti, ma l'accertamento deve essere conforme ai tempi. Pertanto, la controparte ricorrente poteva liberamente scegliere il metodo per determinare il fabbisogno di assistenza e non si…