Fatti
Antoine B. ha beneficiato di una rendita intera dell'assicurazione invalidità dal 1° maggio 1979 al 1° ottobre 1980, data in cui questa prestazione è stata soppressa per decisione della Cassa di compensazione dell'Associazione svizzera dei panettieri-pasticceri. Avendo presentato una nuova domanda di rendita il 28 giugno 1984, la Commissione dell'assicurazione invalidità del Cantone del Vallese gli ha chiesto di produrre, a sue spese, una "relazione medica dettagliata". L'assicurato è stato ricoverato presso l'Ospedale di S. dal 12 al 16 novembre 1984 per sottoporsi a esami medici, ma la commissione ha rifiutato di prendere a carico la fattura di 1'425 franchi relativa a tali accertamenti. L'assicurato ha quindi chiesto all'amministrazione di emettere una decisione formale su questa questione.
Con decisione del 18 aprile 1986, la cassa di compensazione ha notificato all'assicurato che rifiutava di entrare nel merito della sua domanda di rendita d'invalidità, senza tuttavia pronunciarsi sulla questione del rimborso della suddetta fattura. L'assicurato ha fatto ricorso presso il Tribunale cantonale vallesano delle assicurazioni, che ha respinto il ricorso relativo alla domanda di rendita e rifiutato di entrare nel merito della questione delle spese per gli esami medici, con la motivazione che su questo punto non era stata emessa alcuna decisione formale da parte della cassa.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che la cassa di compensazione avesse commesso un diniego di giustizia formale rifiutandosi di pronunciarsi sulla richiesta di rimborso delle spese per gli esami medici, violando così l'art. 4 cpv. 1 della Costituzione federale. Secondo il Tribunale, quando una cassa di compensazione cantonale o professionale rifiuta di pronunciarsi o tarda a farlo, è l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali - nell'ambito del suo potere di vigilanza - ad essere…