Art. 14 LPC

Spese di malattia e d’invalidità

1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell’anno civile in corso:
  1. a. di dentista;
  2. b. di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne; bbis. di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all’articolo 10 cpv. 2, a partire dall’inizio del soggiorno;
  3. c. di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
  4. d. per diete;
  5. e. di trasporto al più vicino luogo di cura;
  6. f. di mezzi ausiliari; e g. di partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal .
2 I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il cpv. 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell’ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3 Per le spese di malattia e d’invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
  1. a. per le persone che vivono a casa 1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale 25 000 franchi 2. coppie sposate 50 000 franchi 3. orfani di padre e di madre 10 000 franchi b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale 6 000 franchi
4 Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’importo minimo secondo il cpv. 3 lett. a n. 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l’assistenza non siano coperte dall’assegno per grandi invalidi e dal contributo per l’assistenza dell’AVS o dell’AI. Il Consiglio federale disciplina l’aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell’importo per coniugi.
5 L’importo è aumentato secondo il cpv. 4 anche in caso di riscossione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS se l’assicurato percepiva in precedenza un assegno per grandi invalidi dell’AI.
6 Le persone che in seguito a un’eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità che superano l’eccedenza dei redditi.
7 I Cantoni possono rimborsare direttamente ai fornitori i costi fatturati non ancora pagati.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità nell'ambito delle prestazioni complementari
    · 27/06/2012 · 34 citazioni Riassunto
  2. 2
    Contributo per l'assistenza
    · 17/10/2014 · 19 citazioni Riassunto
  3. 3
    Spese di malattia e di invalidità
    · 28/05/2021 · 15 citazioni Riassunto
  4. 4
    Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità
    · 12/09/2016 · 15 citazioni Riassunto
  5. 5
    Decurtazione della locazione in caso di abitazione comune
    · 17/06/2016 · 15 citazioni Riassunto
  6. 6
    Importo annuo del contributo per l'assistenza
    · 23/06/2015 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Prestazioni complementari all'AVS/L'AI
    · 11/02/2009 · 24 citazioni de
  • 15/04/2014 · 22 citazioni de
  • Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Austauschbefugnis)
    · 07/04/2010 · 18 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.