Art. 14 LPC
Spese di malattia e d’invalidità
1 I Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le seguenti spese comprovate dell’anno civile in corso:
- a. di dentista;
- b. di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne; bbis. di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al massimo per tre mesi; se il soggiorno in un istituto o in un ospedale dura più di tre mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla base delle spese riconosciute di cui all’articolo 10 cpv. 2, a partire dall’inizio del soggiorno;
- c. di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico;
- d. per diete;
- e. di trasporto al più vicino luogo di cura;
- f. di mezzi ausiliari; e g. di partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal .
2 I Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il cpv. 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell’ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.
3 Per le spese di malattia e d’invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:
- a. per le persone che vivono a casa 1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale 25 000 franchi 2. coppie sposate 50 000 franchi 3. orfani di padre e di madre 10 000 franchi b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale 6 000 franchi
4 Per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione contro gli infortuni, l’importo minimo secondo il cpv. 3 lett. a n. 1 è aumentato a 90 000 franchi in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l’assistenza non siano coperte dall’assegno per grandi invalidi e dal contributo per l’assistenza dell’AVS o dell’AI. Il Consiglio federale disciplina l’aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell’importo per coniugi.
5 L’importo è aumentato secondo il cpv. 4 anche in caso di riscossione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS se l’assicurato percepiva in precedenza un assegno per grandi invalidi dell’AI.
6 Le persone che in seguito a un’eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d’invalidità che superano l’eccedenza dei redditi.
7 I Cantoni possono rimborsare direttamente ai fornitori i costi fatturati non ancora pagati.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità nell'ambito delle prestazioni complementari34 citazioni
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2Contributo per l'assistenza19 citazioni
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3Spese di malattia e di invalidità15 citazioni
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4Rimborso delle spese di malattia e d'invalidità15 citazioni
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5Decurtazione della locazione in caso di abitazione comune15 citazioni
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6Importo annuo del contributo per l'assistenza5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI24 citazioni
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22 citazioni15/04/2014 · 22 citazioni de
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Ergänzungsleistung zur AHV/IV (Austauschbefugnis)18 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.