Fatti
La signora A., nata nel 1930, ha richiesto nel marzo 2015 prestazioni complementari sotto forma di rimborso dei costi di malattia e disabilità per un totale di CHF 104'520.57. L'istituto di assicurazione sociale del Cantone di Argovia ha negato il diritto al rimborso, in quanto l'eccedenza di entrate di CHF 31'222.- supera i costi riconosciuti di al massimo CHF 25'000.- all'anno. Il tribunale cantonale ha confermato questo calcolo.Legge
Il Tribunale federale constata che, secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 14 cpv. 4 e 5 LPC, l'aumento dell'importo minimo a CHF 90'000.- è previsto solo per le persone con diritto a un'indennità per l'assistenza dell'assicurazione invalidità o infortuni, ovvero per coloro che in precedenza hanno percepito un'indennità per l'assistenza dell'AI. Se invece viene corrisposta un'indennità per l'assistenza "soltanto" dell'AVS, il rimborso dei costi di malattia e disabilità è limitato a CHF 25'000.-.
Nel calcolo del rimborso ai sensi dell'art. 14 cpv. 6 LPC, devono essere presi in considerazione solo…