Art. 64 LAMal

1 Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
1bis La partecipazione ai costi per i figli è coperta, fino alla fine del mese in cui diventano maggiorenni, esclusivamente dalle persone debitrici dei premi. I figli non possono essere tenuti responsabili di questa partecipazione ai costi nemmeno una volta raggiunta la maggiore età; le esecuzioni avviate nei loro confronti per questo motivo sono nulle.
2 La partecipazione ai costi comprende:
  1. a. un importo fisso per anno (franchigia); e b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
3 Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale.
4 Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e l’importo massimo dell’aliquota percentuale è dimezzato. Più componenti di una stessa famiglia di età inferiore a 18 anni compiuti, assicurati dal medesimo assicuratore, pagano complessivamente al massimo la franchigia e l’importo massimo dell’aliquota percentuale di un adulto.
5 Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare.
6 Il Consiglio federale può:
  1. a. prevedere una partecipazione ai costi più alta per determinate prestazioni;
  2. b. ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per cure di lunga durata e per cura di affezioni gravi;
  3. c. sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell’articolo 41 cpv. 4, se la stessa risulta inappropriata;
  4. d. escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione. Si tratta di misure attuate nel quadro di programmi di prevenzione in scala nazionale o cantonale.
7 L’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:
  1. a. le prestazioni di cui all’articolo 29 cpv. 2;
  2. b. le prestazioni di cui agli articoli 25 e 25a, fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.
8 Le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d’assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l’assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all’assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 90 cpv. 3 OAMal: Procedura di diffida
    · 02/03/2005 · 24 citazioni Riassunto
  2. 2
    · 29/06/1999 · 21 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 29, art. 64 cpv. 7 LAMal: Partecipazione alle spese di cura nel caso di complicazioni intervenute nel corso della gravidanza. - Pure giusta il nuovo diritto le spese di cura nel caso di complicazioni intervenute ne…
    · 05/09/2001 · 16 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 3, 6 e 7 OMPC: Rimborso delle spese per medicamenti
    · 22/08/2001 · 9 citazioni
  5. 5
    Efficacia e appropriatezza di un medicamento contenente oppioidi; tutela della buona fede
    · 28/02/2017 · 6 citazioni
  6. 6
    Pignoramento del reddito (art. 93 LEF); franchigia annuale dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie
    · 18/02/2003 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione sanitaria
    · 03/06/2008 · 11 citazioni de
  • 19/09/2022 · 10 citazioni de Riassunto
  • Krankenversicherung (Prämien)
    · 10/11/2017 · 8 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.