Art. 64 LAMal
1 Gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
1bis La partecipazione ai costi per i figli è coperta, fino alla fine del mese in cui diventano maggiorenni, esclusivamente dalle persone debitrici dei premi. I figli non possono essere tenuti responsabili di questa partecipazione ai costi nemmeno una volta raggiunta la maggiore età; le esecuzioni avviate nei loro confronti per questo motivo sono nulle.
2 La partecipazione ai costi comprende:
- a. un importo fisso per anno (franchigia); e b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
3 Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l’importo annuo massimo dell’aliquota percentuale.
4 Per gli assicurati fino ai 18 anni compiuti non è dovuta alcuna franchigia e l’importo massimo dell’aliquota percentuale è dimezzato. Più componenti di una stessa famiglia di età inferiore a 18 anni compiuti, assicurati dal medesimo assicuratore, pagano complessivamente al massimo la franchigia e l’importo massimo dell’aliquota percentuale di un adulto.
5 Gli assicurati pagano inoltre un contributo ai costi di degenza ospedaliera, graduato secondo gli oneri familiari. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare.
6 Il Consiglio federale può:
- a. prevedere una partecipazione ai costi più alta per determinate prestazioni;
- b. ridurre o sopprimere la partecipazione ai costi per cure di lunga durata e per cura di affezioni gravi;
- c. sopprimere la partecipazione ai costi per assicurazioni con scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell’articolo 41 cpv. 4, se la stessa risulta inappropriata;
- d. escludere dalla franchigia singole misure di prevenzione. Si tratta di misure attuate nel quadro di programmi di prevenzione in scala nazionale o cantonale.
7 L’assicuratore non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi per:
- a. le prestazioni di cui all’articolo 29 cpv. 2;
- b. le prestazioni di cui agli articoli 25 e 25a, fornite a partire dalla tredicesima settimana di gravidanza, durante il parto e sino a otto settimane dopo il parto.
8 Le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un istituto d’assicurazione privato. È parimenti vietato ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni prevedere l’assunzione dei costi derivanti da simili forme di assicurazione. Questo divieto non si applica all’assunzione dei costi in virtù di disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 90 cpv. 3 OAMal: Procedura di diffida24 citazioni
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221 citazioni
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3Art. 29, art. 64 cpv. 7 LAMal: Partecipazione alle spese di cura nel caso di complicazioni intervenute nel corso della gravidanza. - Pure giusta il nuovo diritto le spese di cura nel caso di complicazioni intervenute ne…16 citazioni
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4Art. 3, 6 e 7 OMPC: Rimborso delle spese per medicamenti9 citazioni
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5Efficacia e appropriatezza di un medicamento contenente oppioidi; tutela della buona fede6 citazioni
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6Pignoramento del reddito (art. 93 LEF); franchigia annuale dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione sanitaria11 citazioni
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10 citazioni
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Krankenversicherung (Prämien)8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.