Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Il ricorrente ([A.] ) è assicurato obbligatoriamente malattia presso la resistente (Atupri Assicurazioni sanitarie). Dopo un trattamento ospedaliero gli è stata fatturata una partecipazione ai costi di fr. 2.049.10, che non ha pagato. L’assicuratore malattia ha quindi avviato una procedura di esecuzione. Il ricorrente ha proposto opposizione, che la resistente ha annullato con decisione del 8 aprile 2021 e decisione su reclamo del 3 settembre 2021. Contro la decisione del 8 aprile 2021 il ricorrente ha inizialmente proposto ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, che tuttavia non lo ha trattato per ragioni di competenza e lo ha rinviato per il trattamento come reclamo alla resistente (sentenza VBE.2021.252 del tribunale delle assicurazioni del Cantone Argovia del 7 giugno 2021).
Contro la decisione su reclamo del 3 settembre 2021 il ricorrente ha nuovamente proposto ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni. Quest’ultimo ha accolto parzialmente il ricorso e ridotto la partecipazione ai costi di fr. 15.– a fr. 2.034.10, poiché il giorno di dimissione non rientra nei giorni di degenza fatturati. Per il resto ha respinto il ricorso (sentenza del 20 maggio 2022).
Domande del ricorrente:
In via sostanziale il ricorrente ha chiesto la rimessione della causa al giudice di primo grado per decidere sulle sue richieste concernenti l’obbligo di rinviare la fattura all’ospedale e la verifica della fattura ospedaliera. Ha inoltre chiesto la cancellazione della sua iscrizione nel registro delle esecuzioni, la condanna della resistente al pagamento delle spese di ammonizione, di esecuzione e di fascicolo, nonché una somma a titolo di riparazione di fr. 100.000.– per procedimento inutile e accesso negato alle cure mediche. In via procedurale ha chiesto la cancellazione dall’elenco dei contraenti morosi, la consegna degli atti del procedimento, la condanna della prima istanza alle spese processuali e un’indennità per la redazione del ricorso. Infine, ha chiesto la gratuita della procedura.
Legge
1. Domande procedurali ed edizione degli atti:
Il Tribunale federale non ha accolto la domanda del ricorrente di esibizione di diversi atti della resistente per insufficiente motivazione (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). Non risultava che il ricorrente non avesse ottenuto completa visione degli atti nel corso del procedimento. La domanda di ricusazione del ricorrente è stata considerata irrilevante, poiché presentata solo nell’eventualità di una rimessione al giudice di primo grado.
2. Oggetto del ricorso e condizioni di ammissibilità della decisione di merito:
Il Tribunale federale ha ricordato che nel procedimento di ricorso amministrativo possono essere esaminati in linea di principio solo rapporti giuridici su cui l’autorità amministrativa competente si è pronunciata in via vincolante con una decisione. Se manca una tale decisione, manca un oggetto di ricorso e quindi una condizione di ammissibilità della decisione di merito (DTF 144 I 11 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Ciò vale sia per il procedimento di primo grado sia per quello dinanzi al Tribunale federale (art. 86 LTF). Pertanto, il Tribunale federale non ha accolto le domande concernenti responsabilità penali delle autorità, richieste di risarcimento danni e di…