Fatti

P. aveva stipulato presso la cassa malati Hermes l'assicurazione malattia obbligatoria e varie assicurazioni complementari. Con lettera del 30 settembre 1997, egli ha disdetto la sua affiliazione con effetto al 31 dicembre 1997. La cassa ha confermato il ricevimento della disdetta, ma ha fatto presente che la disdetta dell'assicurazione malattia obbligatoria era possibile solo se P. avesse pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi arretrati entro tale data. In caso contrario, l'affiliazione sarebbe rimasta in vigore.

P. ha negato di avere arretrati sui premi e ha insistito sull'uscita dalla cassa al 31 dicembre 1997. La cassa ha quindi avviato procedure esecutive contro di lui e, in una decisione di opposizione del 5 giugno 1998, ha mantenuto il rapporto assicurativo fino al pagamento completo di tutti i premi e partecipazioni ai costi arretrati.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Vallese ha annullato la decisione di opposizione e ha autorizzato P. a cambiare assicuratore malattia al 31 dicembre 1997, in quanto non erano più dovuti premi per l'assicurazione di base obbligatoria del 1998.

Legge

Il Tribunale federale afferma che la legge non ha delegato al Consiglio federale la regolamentazione dettagliata dell'esecuzione dei crediti delle casse. La disposizione regolamentare dell'art. 9 cpv. 3 OAMal, che limita il diritto di cambiare assicuratore sancito dall'art. 7 cpv. 1 e 2 LAMal, supera quindi l'ambito di una…