Art. 9 OAMal
Fine del rapporto assicurativo
1 Se un assicurato non sottoposto alla legislazione svizzera in materia d’assistenza sociale non paga premi o partecipazioni ai costi e la procedura esecutiva non può essere promossa contro di lui oppure non sfocia nel pagamento dei premi o delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore può sciogliere il rapporto assicurativo, previa diffida scritta e avvertenza sulle conseguenze dell’omesso pagamento.
2 Se un assicuratore viene a conoscenza del fatto che una persona è assicurata contemporaneamente presso uno o più altri assicuratori, segnatamente mediante una comunicazione dell’istituzione comune secondo l’articolo 10 cpv. 3 dell’ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie, decide, sentita questa persona, di porre fine ai rapporti assicurativi non conformi alle disposizioni della LAMal.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Interpretazione della disposizione regolamentare67 citazioni
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259 citazioni
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3Art. 9 cpv. 4 OAMal: Esclusione di un assicurato. - L'obbligo d'assicurazione ha come corollario che l'esclusione di un assicurato, in particolare per mancato pagamento di contributi, non è ammissibile. - Un'eccezione a…26 citazioni
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4Art. 90 cpv. 3 OAMal: Procedura di diffida14 citazioni
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5Diniego di giustizia formale e legittimazione ricorsuale di un terzo (ente pubblico)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione sanitaria1 citazioni
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Obergericht / Versicherungsgericht / 3. Kammer — VBE.2024.3970 citazioniVBE.2024.397· 24/01/2025 · 0 citazioni de
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Obergericht / Versicherungsgericht / 3. Kammer — VBE.2023.2170 citazioniVBE.2023.217· 08/11/2023 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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