Fatti

La SWICA Krankenversicherung AG ha fatto ricorso contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo riguardante la presa a carico delle spese di ospedalizzazione di N. Il tribunale cantonale ha ritenuto che la sospensione della presa a carico delle prestazioni decisa dalla cassa il 15 dicembre 1999 non era più giustificata a seguito del pagamento effettuato dal Comune di X. nel gennaio 2000. La SWICA ha quindi fatto ricorso al Tribunale federale, che doveva determinare se questa decisione cantonale fosse conforme al diritto federale.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che, secondo l'interpretazione dell'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) nella sua versione applicabile fino al 31 dicembre 2002, la sospensione della presa a carico delle prestazioni termina quando sono pagati i premi (inclusi gli accessori) che hanno dato origine all'atto di carenza di beni che ha portato alla procedura di comunicazione all'autorità di assistenza sociale e alla sospensione delle prestazioni. Il fatto che possano esistere altri arretrati di premi non è sufficiente per mantenere la sospensione.

Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che il tribunale cantonale non avesse violato il diritto federale nel considerare che la sospensione della presa a carico delle prestazioni decisa il 15 dicembre 1999 non poteva più…