Art. 20 LCA

1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev’essere diffidato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall’invio della diffida.
2 Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata oralmente.
3 Se la diffida rimane senza effetto l’obbligazione dell’assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida.
4 È riservata la disposizione dell’articolo 93 della presente legge.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esigenze poste al contenuto della diffida ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LCA
    · 25/04/2002 · 16 citazioni
  2. 2
    Ammissibilità del ricorso in materia civile nell'ambito di controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione malattia sociale secondo la LAMal
    · 30/01/2012 · 14 citazioni Riassunto
  3. 3
    Conseguenze della mora; sospensione della copertura assicurativa
    · 08/09/2016 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 66_II_279
    07/11/1940 · 2 citazioni
  5. 5
    Sorveglianza disciplinare sugli avvocati; divieto della doppia rappresentanza; assicurazione responsabilità civile dei veicoli a motore
    · 30/04/2008 · 0 citazioni Riassunto
  6. 6
    Interpretazione della disposizione regolamentare
    · 22/08/2003 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 03/07/2001 · 9 citazioni de
  • Contratto di assicurazione
    · 28/09/2010 · 8 citazioni de
  • Assicurazione di indennità giornaliera per malattia
    · 30/01/2012 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.