Art. 20 LCA
1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev’essere diffidato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall’invio della diffida.
2 Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata oralmente.
3 Se la diffida rimane senza effetto l’obbligazione dell’assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida.
4 È riservata la disposizione dell’articolo 93 della presente legge.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Esigenze poste al contenuto della diffida ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LCA16 citazioni
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2Ammissibilità del ricorso in materia civile nell'ambito di controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione malattia sociale secondo la LAMal14 citazioni
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3Conseguenze della mora; sospensione della copertura assicurativa5 citazioni
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4DTF 66_II_2792 citazioni07/11/1940 · 2 citazioni
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5Sorveglianza disciplinare sugli avvocati; divieto della doppia rappresentanza; assicurazione responsabilità civile dei veicoli a motore0 citazioni
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6Interpretazione della disposizione regolamentare0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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9 citazioni03/07/2001 · 9 citazioni de
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Contratto di assicurazione8 citazioni
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Assicurazione di indennità giornaliera per malattia5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.