Fatti
In questo caso si tratta dell'obbligo di prestazione derivante da un'assicurazione complementare all'assicurazione malattia sociale. Tali assicurazioni complementari sono soggette alla Legge sul contratto di assicurazione (LCA). Poiché il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo è l'unica istanza cantonale a decidere sulle controversie derivanti da tali assicurazioni, il ricorso in materia civile contro le sue decisioni è ammissibile, anche se il valore della controversia è inferiore a 30.000 franchi.
Il Tribunale federale ha dovuto valutare se la compagnia assicurativa abbia risolto validamente il contratto dopo che il contraente assicurativo era incorso in mora nel pagamento dei premi. Ciò dipende dal fatto che l'intimazione della compagnia assicurativa soddisfi i requisiti di legge.
Legge
Secondo le disposizioni della LCA, l'intimazione in caso di mora nel pagamento dei premi deve minacciare esplicitamente, in modo chiaro e completo, le conseguenze della mora. Ciò comprende non solo la sospensione dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore, ma anche il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto, ovvero la presunzione legale di recesso.
La lettera di intimazione della compagnia assicurativa conteneva sì l'avviso della sospensione dell'obbligo di prestazione, ma non della…