Fatti

La Concordia Assicurazione svizzera malattie e infortuni aveva imposto al suo assicurato K. una sospensione della prestazione fino a quando i Servizi Sociali della città di X. non avessero saldato i costi di esecuzione forzata sorti in relazione all'infruttuosa esecuzione forzata delle richieste di premi. La città di X. ha presentato senza autorizzazione da parte dell'assicurato un ricorso per diniego di giustizia contro l'inattività dell'assicuratore malattie. Il Tribunale federale doveva decidere se la prima istanza avesse giustamente accolto questo ricorso e obbligato la Concordia a emanare nei confronti dei Servizi Sociali della città di X. una decisione impugnabile.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato la legittimazione della città di X. a presentare il ricorso per diniego di giustizia. Sebbene il mero interesse finanziario indiretto dell'autorità di assistenza sociale all'erogazione della prestazione da parte dell'assicurazione malattie non sia di norma sufficiente per la legittimazione al ricorso, nel caso di specie la città di X. ha tuttavia, in base alle specifiche disposizioni del diritto federale sulla riscossione dei premi e sulle conseguenze del ritardo di pagamento, un interesse meritevole di tutela all'emanazione di una decisione impugnabile. Gli assicuratori malattie sono obbligati a comunicare all'autorità di…