Fatti
Il signor A., nato nel 1977, percepisce un'indennità per gravi bisogni di aiuto e viveva con i suoi genitori, nati rispettivamente nel 1930 e nel 1933. Nel febbraio 2013 ha richiesto un contributo di assistenza. L'Ufficio AI di Svitto gli ha negato un contributo di assistenza di una media mensile di CHF 6'152.45 o al massimo annuale di CHF 67'676.95 a partire dal 1° febbraio 2013.
Il signor A. ha presentato reclamo contro la decisione. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha respinto il reclamo. Il signor A. ha quindi presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il fabbisogno di aiuto riconosciuto per le attività quotidiane della vita, la gestione della casa nonché la partecipazione sociale e il tempo libero ammonta a 240 ore mensili. Non sono evidenti ulteriori prestazioni di aiuto ai sensi dell'Ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI).
Il Tribunale federale ha confermato che il tempo coperto dall'indennità per gravi bisogni di aiuto e dai contributi dell'assicurazione malattia deve essere dedotto dal fabbisogno di aiuto riconosciuto. Ne risulta un contributo di assistenza mensile di CHF 4'490.-.
Per quanto riguarda il contributo di…