Fatti

Il signor B., nato nel 1977, oltre a una rendita intera dell'assicurazione invalidità, percepisce un'indennità per gravi menomazioni. La Cassa di compensazione di Svitto ha ridotto il rimborso delle spese per malattia e disabilità, motivando che queste vengono rimborsate solo fino a un importo massimo di CHF 90'000.- all'anno, che per l'anno 2010 era già stato raggiunto. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto ha respinto il ricorso del signor B.

Il signor B. presenta un ricorso di diritto pubblico chiedendo alla Cassa di compensazione di rimborsargli le spese dovute alla sua disabilità senza alcun limite annuale.

Legge

Il Tribunale federale esamina l'applicazione del diritto cantonale in merito all'arbitrarietà e valuta con cognizione libera se l'interpretazione non arbitraria del diritto cantonale sia compatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il Tribunale federale conclude che la regolamentazione cantonale, con la quale le prestazioni complementari per le spese per malattia e disabilità sono limitate nel rispetto degli importi minimi di cui all'art. 14 cpv. 3 e 4 della Legge…