Fatti

La signora A., nata nel 1914, ha percepito prestazioni complementari (PC) all'AVS a partire da marzo 2009. A partire da ottobre 2010, sua nipote E. ha abitato gratuitamente nell'appartamento della nonna per assisterla. Di conseguenza, l'Istituto di assicurazione sociale del Cantone di San Gallo (RUA) ha ripartito il canone di locazione al 50% tra A. ed E. a partire dal 1° ottobre 2010. Gli eredi della defunta A. hanno contestato questa prassi.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 e 2 OPC-AVS/AI, il canone di locazione deve essere ripartito tra tutti i coinquilini se l'appartamento è abitato anche da persone non incluse nel calcolo delle PC. Un'eccezione a questa regola è ammessa solo se la coabitazione si basa su un obbligo di mantenimento di diritto civile. Nel caso in questione, non sussisteva tale eccezione, poiché la nipote abitava gratuitamente dalla nonna per assisterla. La remunerazione indiretta dei servizi di assistenza…