Fatti
Il 28 giugno 1999, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha disposto, dopo aver sentito la Commissione federale dei medicamenti, l'inserimento dell'antiadiposo XENICAL, commercializzato dalla Roche Pharma (Svizzera) SA, nell'elenco delle specialità a determinati prezzi a partire dal 1° ottobre 1999.
Il Concordato delle assicurazioni malattia svizzere (CAS) e la Sanitas Assicurazione malattia hanno quindi presentato ricorso presso la Commissione federale di ricorso per l'elenco delle specialità, chiedendo l'annullamento della decisione. Roche e il Dipartimento federale dell'interno (DFI), rappresentato dall'UFAS, hanno presentato ricorso di diritto amministrativo contro la decisione accogliente della Commissione di ricorso del 28 settembre 2000.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato innanzitutto d'ufficio la legittimazione del CAS e della Sanitas a presentare ricorso. È giunto alla conclusione che né i singoli assicuratori malattia né le loro associazioni hanno un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 48 lett. a LPA e dell'art. 103 lett. a OG all'annullamento della decisione di inserire XENICAL nell'elenco delle specialità.
Sebbene gli assicuratori malattia dispongano di un certo margine decisionale nel settore delle prestazioni mediche, ad esempio nell'esaminare l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità, questo margine non può essere qualificato come autonomia ai sensi della giurisprudenza, che conferisca loro un proprio interesse degno di protezione all'impugnazione dell'inserimento di un preparato nell'elenco delle specialità.
Piuttosto, il coinvolgimento degli assicuratori malattia nell'inserimento di un farmaco nell'elenco delle specialità non è diverso da quello negli altri…