Art. 33 LAMal

Designazione delle prestazioni

1 Il Consiglio federale può designare le prestazioni fornite da un medico o chiropratico i cui costi non sono assunti dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o lo sono soltanto a determinate condizioni.
2 Definisce le prestazioni di cui all’articolo 25 cpv. 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui agli articoli 26, 29 cpv. 2 lettere a e c e 31 cpv. 1.
3 Determina in quale misura l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi d’una prestazione, nuova o contestata, la cui efficacia, idoneità o economicità sono ancora in fase di valutazione.
4 Nomina commissioni che consulta ai fini della designazione delle prestazioni. Provvede al coordinamento dei lavori di queste commissioni.
5 Può delegare al DFI o all’UFSP le competenze di cui ai capoversi 1–3.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 33 LAMal in relazione con l'art. 33 lett. a e c OAMal come pure art. 1 OPre in relazione con l'allegato 1 OPre
    · 10/01/2003 · 90 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 17, 18, 19 OPre: cure dentarie nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
    · 04/06/1998 · 67 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ammissione di medicinali nell'elenco delle specialità (Champix)
    · 11/07/2011 · 64 citazioni Riassunto
  4. 4
    Art. 32 cpv. 1, art. 33 cpv. 3, art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal: Medicamenti la cui efficacia non è sufficientemente provata
    · 10/07/2002 · 60 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 33 lett. a e c OAMal come pure art. 1 OPre e allegato 1 OPre: Appropriatezza della prestazione
    · 30/04/2004 · 54 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 20/02/1997 · 50 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.