Fatti
Adolf Leimbacher e il dott. Robert Meier vivono nella parte posteriore di St. Annaweg a Baden. Leimbacher aveva acquistato il suo terreno in base a un contratto del 8 giugno 1956 da Otto Halter. Attraverso un contratto di servitù della stessa data, Halter, in qualità di proprietario del terreno, gli aveva concesso il diritto di utilizzare il suddetto piazzale di manovra "in particolare come ingresso e uscita per il suo garage previsto e di farlo utilizzare dai suoi ospiti ecc.".
Attraverso un contratto di servitù del 10 aprile 1957, Halter, in qualità di proprietario del lotto n. 1389, concesse al proprietario del lotto n. 3451, che oggi appartiene al dott. Meier, il diritto di "utilizzare il piazzale di manovra davanti al garage [cioè davanti al garage sul lotto n. 3451] per l'ingresso e l'uscita del suo garage".
Il 16 novembre 1965, il presidente del tribunale distrettuale di Baden, su richiesta del dott. Meier, emise un divieto che vietava a tutti i non autorizzati, sotto minaccia di arresto o multa fino a Fr. 100.-, di parcheggiare o stazionare veicoli su questo piazzale di manovra o di depositare altri oggetti.
Con decisione del 5 ottobre 1967, il presidente del tribunale distrettuale respinse la "contestazione giuridica" di Leimbacher contro questo divieto. Il tribunale superiore del Canton Argovia stabilì con sentenza del 1° marzo 1968 che il divieto vale per Leimbacher e i suoi ospiti solo "nella misura in cui il parcheggio e la sosta rendono difficoltosi l'ingresso e l'uscita dal garage del destinatario del divieto e la svolta dei suoi veicoli sul piazzale di manovra".
Legge
Ai sensi dell'art. 257 del Codice di procedura civile del Canton Argovia, chiunque affermi di "essere disturbato illegalmente nel possesso o nell'uso della sua proprietà immobiliare o della sua servitù su un bene immobile o nel possesso legale di tale bene" può chiedere che il disturbo sia vietato. La procedura di divieto ai sensi degli artt. 257 ss. CPC serve quindi alla tutela del possesso.
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